Art.1 – Costituzione

È costituita una Fondazione denominata FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – I CANTIERI DELL’ARTE”, brevemente “FONDAZIONE I.T.S. CANTIERI DELL’ARTE” con sede nella provincia di MILANO.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell’Unione Europea.

Art. 2 – Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica e di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e delle politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

Art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l’altro, svolgere le seguenti attività :

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

Art. 5 – Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art.6 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell’esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

E vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Fondatori

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell’articolo 10 del presente Statuto.

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell’apporto.

Art. 8 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l’esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9 – Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

Art. 10 – Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori e altri rappresentanti eletti nell’Assemblea di partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio, in particolare:

A maggioranza assoluta, delibera:

Art. 11 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile. Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l’Assemblea dei Partecipanti. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 12 – Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall’Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico pro tempore dell’istituto d’Istruzione Superiore che ha promosso la costituzione dell’istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante dell’ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell’organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta esecutiva provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell’attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l’approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l’approvazione.

Art. 13 – Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l’organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d’interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L’eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.

L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 14 – Assemblea di partecipazione

E’ costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L’Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.

E’ presieduta dal Presidente della Fondazione ed convocata almeno una volta l’anno.

Art. 15 – Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

E’ organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Art. 16 – Controllo sull’amministrazione della fondazione

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull’amministrazione dell’ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall’articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. Al fine di rendere incisivo e concreto l’esercizio dei poteri di controllo, l’organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall’adozione, le delibere concernenti l’amministrazione della Fondazione. L’annullamento delle delibere, nei casi previsti dall’articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell’organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all’adozione degli atti previsti dall’articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell’ente.

L’inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai coni 2 e 4, può essere valutata ai fini dell’adozione del provvedimento di scioglimento dell’amministrazione, di cui all’articolo 25 del codice civile.

Art. 17 – Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita. La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 18 – Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19 – Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 20 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.